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prima pagina > News > Decreto vescovile
Decreto vescovile
I concerti nelle chiese

"Accogliendo le indicazioni della Lettera del 05.11.1987 emanata dalla Congregazione per il Culto Divino sui Concerti nelle Chiese e volendo assicurare nella Nostra Diocesi l’accoglienza delle direttive contenute in questo documento,

DISPONGO quanto segue:

1. Non è legittimo programmare in una Chiesa l’esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare (Concerti, n.8).
2. Concerti di musica sacra (cioè composta per la liturgia) e di musica religiosa (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che si richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai santi o alla Chiesa) possono essere inseriti e programmati nelle attività di una comunità ecclesiale per: a. preparare alle principali feste liturgiche, b. accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici, c. creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro clic sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito; d. mantenere vivi i tesori della musica di Chiesa; e. aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della Chiesa, per mezzo di concerti d’organo previsti in determinate ore ( n. 9).
3. Spetta all’Ordinario accordare la concessione “per modum actus”(si esclude pertanto una concessione cumulativa). Dal Parroco o Rettore della Chiesa si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto con apposito modulo, all’Ordinario del luogo, con l’indicazione della data del concerto, dell’orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori (n. 10/a)
4. L’entrata nella Chiesa dovrà essere libera e gratuita (n. 10/c).
5. Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della Chiesa (n. l0/d).
6. I musicisti e i cantori eviteranno di usare il presbiterio. Qualora fosse necessario usarlo, dovranno essere rispettati l’altare, l’ambone e la sede del celebrante; il SS. Sacramento sarà conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e idoneo (cfr. C.J.C. can. 938 §4; Concerti nelle Chiese n. 10/e, f).
7. Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato dai commenti che non siano solo di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori (Concerti, n. 10/g). 8. L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordino dell’edificio, i danni eventuali ( n. 10/h)."

Mons. Giuseppe Fiorini Morosini O.M.
Vescovo di Locri – Gerace

Locri, dalla Sede Vescovile, 21 gennaio 2010.


(28.01.2010)